Imposta di Soggiorno

Servizio attivo

L'imposta di soggiorno è un tributo comunale, introdotto dal D.Lgs. 12 aprile 2011, n. 23 e disciplinato dall'apposito regolamento.

A chi è rivolto

L'imposta è posta a carico dei non residenti nel Comune di Padenghe Sul Garda che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  1. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  2. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
  3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
  4. gli appartenenti alle forze dell’ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
  5. i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  6. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Descrizione

L'imposta è posta a carico dei non residenti nel Comune di Padenghe Sul Garda che pernottano nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo.

NOTA BENE: In base alla Legge Regionale 1 Ottobre 2015 n. 27, "Politiche regionali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo" dall'anno 2016 è assoggettato all'imposta di soggiorno qualunque tipo di struttura ricettiva, ivi comprese le case ed appartamenti per le vacanze gestite in forma non imprenditoriale anche occasionale.

Gli ospiti effettuano il pagamento dell'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Il gestore rilascia ricevuta e provvede al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Padenghe Sul Garda.

I gestori delle attività ricettive, contestualmente all'inizio dell'attività, devono richiedere all'ufficio Ragioneria - Tributi le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

Devono inoltre:

  • informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune. I relativi strumenti di pubblicizzazione sono predisposti a cura e spese del Comune;
  • riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

I gestori della struttura ricettiva sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Padenghe sul Garda.

Come fare

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno contestualmente all’incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell’imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo.

Il versamento potrà essere effettuato mediante:

    1. bonifico bancario sul c/c n. IT96V0867654880000000111130 intestato al Comune di Padenghe Sul Garda
    2. sistema PAGO PA;

I nuovi gestori delle attività ricettive, riceveranno dall'ufficio tributi del Comune, tramite mail, la comunicazione di accesso al portale di Stay Tour tramite credenziali SPID. Solo in alcuni casi il Comune potrebbe richiedere la compilazione del "Modulo Attivazione struttura" per integrare i dati mancanti dalla dichiarazione SUAP.

Cosa serve

Cliccare su "Accedi al servizio online".

Documentazione da presentare

Presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l’imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ovvero, nelle more dell’emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune

Cosa si ottiene

Versamento di imposta di soggiorno.

Tempi e scadenze

Presentazione Dichiarazione Annuale.

 

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione, all'Agenzia delle Entrate, di apposita dichiarazione da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate.

 

Si riporta integralmente il testo dell' Ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026 avente ad oggetto: " Ordinanza Cassazione SS.UU. n. 1527/2026 – Qualifica dei gestori delle strutture ricettive ai fini dell’imposta di soggiorno. Cessazione degli obblighi di resa del conto ex artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile":

Si comunica che, con Ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2020 e dell’interpretazione autentica dell’art. 5‑quinquies del D.L. n. 146/2021, il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile d’imposta e non più quella di agente contabile.
L’obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, è dovuta anche se l’imposta non è stata riscossa dall’ospite e non comporta maneggio di denaro pubblico rilevante ai fini della responsabilità contabile. Le eventuali controversie sul mancato, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice tributario.
In conseguenza di tale qualificazione, deve ritenersi superata la precedente configurazione del gestore come agente contabile.
Anche con riferimento agli esercizi pregressi non sussiste più l’obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 139 e ss. del Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto presso questa Sezione.
Rimane ferma la competenza dell’ente locale a procedere agli atti di accertamento e riscossione previsti dalla disciplina tributaria.

Gli enti impositori sono pertanto invitati ad adeguare le proprie procedure e regolamenti, a non richiedere più il conto giudiziale ai gestori e a ricondurre ogni questione nell’ambito della giurisdizione tributaria.
Questa Sezione resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

F.to Il Presidente
Dr. Vittorio Raeli".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Imposta di Soggiorno direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Ragioneria, Contabilità, Bilancio ed Economato

Via Italo Barbieri, 3 Padenghe sul Garda, Brescia, Lombardia, 25080, Italia

Telefono: 0309995600
Argomenti:

Pagina aggiornata il 05/02/2026

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