Potere sostitutivo

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia della PA (comma 9/bis, articolo 2, Legge 241/1990)

Data di pubblicazione:
26 Maggio 2020

Il comma 9-bis (inserito dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012)dell’articolo 2 della legge 241/1990 impone all’organo di governo di ciascuna PA l’individuazione, “nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”. Si tratta del dirigente che deve intervenire qualora un procedimento non sia concluso nei termini previsti dalla normativa.

Il privato, interessato alla conclusione del procedimento, può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché questo, “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.  

Su proposta del Segretario comunale, la giunta di Padenghe sul Garda con la deliberazione numero 67 del 18 settembre 2012 ha individuato proprio il Segretario comunale quale unico titolare del potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte degli uffici comunali.

Il Segretario non percepirà alcun compenso aggiuntivo per tale nuova funzione.

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Ultimo aggiornamento

Venerdi 13 Ottobre 2023